Art. 1 — Costituzione, sede, durata
È costituito fra i comparenti — signori Raffaella Scorrano, Tiziana Maria Martino, Domenico Cafarchia, Giuseppe Pollola, Domenico Rosselli, Carmelo Scrivano, Sergio Pirozzi, Duccio Caccioni, Salvatore Maduli, Michele Chimienti e Roberto De Donno — ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l’Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta, con la seguente denominazione «Associazione Nazionale Denominazione Comunale De.Co. A.P.S.»
Art. 2 — Disciplina e sede legale
L’associazione è disciplinata dal presente atto costitutivo-statuto e secondo i principi e le disposizioni previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della stessa. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
La sede legale dell’Associazione è stabilita in Lecce, Via Giammatteo n. 15. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi altro luogo dello stesso Comune con semplice decisione del Consiglio Direttivo. Potranno essere istituiti o soppressi, sia in Italia che all’estero, uffici di rappresentanza.
Il cambiamento della sede sociale non comporta modifica statutaria ma solo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti se nell’ambito dello stesso Comune.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato; può essere sciolta per delibera dell’assemblea dei soci.
Art. 3 — Scopo
L’associazione, denominata «Associazione Nazionale Denominazione Comunale De.Co. A.P.S.», esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in coerenza con l’ideale espresso da Gino Veronelli, ideatore del concetto «Denominazioni Comunali» e della relativa applicazione, volto alla valorizzazione del territorio e delle produzioni locali.
L’associazione, attraverso prestazioni e iniziative, si propone di:
- Promuovere e diffondere la conoscenza delle Denominazioni Comunali (De.Co.), quali strumenti di riconoscimento e tutela dell’identità territoriale, storica e culturale dei Comuni della Repubblica Italiana;
- Valorizzare il genius loci grazie ai prodotti, alle ricette, all’artigianato e alle tradizioni locali, meritevoli di salvaguardia e di trasmissione alle future generazioni;
- Prestare supporto ai Comuni, ai produttori, agli artigiani e agli altri attori locali nel percorso di riconoscimento, istituzione, promozione e comunicazione delle De.Co.;
- Promuovere attività di marketing territoriale connesse alle De.Co., al fine di incentivare lo sviluppo del turismo enogastronomico e culturale;
- Organizzare, promuovere e sostenere eventi, festival, mostre, rassegne, incontri e altre iniziative pubbliche o private, finalizzate alla diffusione e valorizzazione delle De.Co. e dei relativi prodotti;
- Realizzare attività formative, laboratori, percorsi didattici e divulgativi dedicati alla conoscenza dei prodotti locali, delle tecniche di produzione tradizionali e della cultura enogastronomica dei territori in ambito nazionale ed internazionale;
- Creare, sviluppare e gestire un portale informativo e una rete di comunicazione multicanale (comprendente sito web, social media, materiali editoriali e pubblicazioni), destinati alla diffusione e promozione delle De.Co., dei prodotti locali e degli eventi ad esse collegati;
- Favorire la creazione di sinergie, partenariati e collaborazioni tra enti locali, produttori, ristoratori, associazioni, enti del terzo settore e altri soggetti interessati alla valorizzazione del patrimonio territoriale;
- Sensibilizzare i consumatori in ordine all’importanza del vero Made in Italy, dei prodotti locali e della tracciabilità dell’origine territoriale;
- Promuovere l’ecosostenibilità e la cultura del rispetto del cibo, della biodiversità, della sostenibilità ambientale e produttiva, e della difesa dei patrimoni immateriali legati alle produzioni locali;
- Svolgere attività di ricerca, studio, documentazione e approfondimento sui temi relativi alle De.Co., alla cultura gastronomica, alle produzioni agroalimentari e al turismo enogastronomico;
- Organizzare e fornire consulenza nell’organizzazione di viaggi tematici e itinerari del gusto, volti a far conoscere e valorizzare le eccellenze enogastronomiche connesse alle Denominazioni Comunali;
- Offrire supporto alla creazione di marchi collettivi di qualità, nonché alla predisposizione di strumenti di tutela documentale relativi ai prodotti De.Co. ed altri marchi correlati, anche attraverso l’impiego di tecnologie digitali innovative, quali la notarizzazione digitale e sistemi blockchain;
- Collaborare, in via diretta o indiretta, con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, al fine di perseguire e realizzare le finalità statutarie;
- Svolgere attività editoriale e di comunicazione, ivi inclusa la pubblicazione di guide, opuscoli, materiali informativi e divulgativi, finalizzati alla conoscenza delle De.Co. e del patrimonio enogastronomico locale;
- Sviluppare, produrre e gestire contenuti multimediali su piattaforme di Social Media, di Streaming Dedicate, Radio e Televisione sia per proprio conto che per conto degli associati;
- Progettare, realizzare e fornire consulenza per la creazione di piani operativi di marketing territoriale;
- Organizzare, progettare, fornire consulenza e condurre direttamente e indirettamente attività rivolte all’agricoltura sociale, fattorie sociali, orticoltura, ortoterapia, masserie, fattorie e ristoranti didattici, filiera corta tra produzione agroalimentare e circuiti di consumo consapevole, bio-agricoltura, biodiversità, orti urbani, creazione di biodistretti, nonché attività connesse e di supporto alle stesse e al mondo delle De.Co.;
- Fornire consulenza, progettazione e realizzazione di reti commerciali, anche digitali, al fine di favorire l’import e l’export di prodotti agroalimentari della filiera regionale e della produzione artigianale locale De.Co.;
- Commercializzare prodotti e servizi di aziende italiane in generale, assumendo anche mandati/incarichi di agenzia;
- Realizzare, assistere direttamente e indirettamente i partenariati locali nei settori agroalimentari e turistici in generale, anche attraverso la creazione di contratti di rete;
- Elaborare progetti di cooperazione allo sviluppo con particolare riferimento ai settori dell’agroalimentare, del turismo e della sana alimentazione;
- Fornire consulenza, progettazione, esecuzione di attività formative/didattiche rivolte al mondo della Scuola, delle Istituzioni Sanitarie, private e pubbliche in genere, per favorire la promozione e la diffusione della sana alimentazione e dei corretti stili di vita;
- Sviluppare progetti e attività rivolti al mondo dei disabili, di altri soggetti svantaggiati o in condizione di disagio o emarginazione su temi legati al raggiungimento degli scopi sociali;
- Realizzare, gestire e utilizzare strutture ricettive, di ristorazione e di servizio al turismo;
- Organizzare, realizzare, fornire consulenza, condurre e utilizzare musei pubblici e privati, campi educativi e centri con finalità agricole in genere;
- Sviluppare un piano di azioni e programmi nonché circuiti di relazioni tra emigranti italiani residenti all’estero e la loro terra d’origine;
- Studiare, progettare e realizzare Musei De.Co., Musei del territorio, Musei diffusi, Museo delle civiltà contadine con relativi percorsi turistici integrati;
- Effettuare studi e ricerche di mercato con particolare riferimento a quelli legati al raggiungimento degli scopi sociali;
- Realizzare attività editoriale attraverso produzioni tradizionali (pubblicazione di fogli informativi, riviste), produzioni web, web TV e televisive, dispositivi mobili e multimediali (blog, sito internet, social network, app) e ogni altro strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali;
- Progettare, realizzare, produrre e commercializzare merchandising del marchio;
- Ideare, organizzare e gestire operativamente manifestazioni, congressi, fiere ed eventi inerenti il mondo delle De.Co. in Italia e all’estero;
- Realizzare e gestire siti internet, attività di commercio elettronico, sviluppo e produzione di pacchetti applicativi (software), realizzare App e pagine sui social network;
- Fornire e svolgere la formazione professionale nelle attività sopra elencate, nonché partecipare a bandi di gara di Enti Pubblici e Privati, accedere ad ogni forma di finanziamento pubblico e privato anche sotto forma di sponsorizzazioni, donazioni, lasciti, liberalità;
- Prendere in gestione beni immobili di proprietà di enti locali e istituzioni nonché quelli provenienti da procedure concorsuali o sequestri effettuati a organizzazioni della criminalità organizzata. L’Associazione potrà inoltre effettuare attività di recupero verso soggetti a rischio e soggetti da reintegrare nella società, allargando le iniziative alle loro famiglie con particolare attenzione ai bambini;
- Svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci. Nel caso occorra per le attività cosiddette protette, l’associazione si avvarrà dell’opera di professionisti iscritti in albi speciali;
- Realizzare, gestire, promuovere marchi di qualità di prodotto e marchi collettivi territoriali, nei settori turistico, agricolo, agroalimentare e della ristorazione, nonché promuoverli in ambito nazionale e internazionale.
Art. 4 — Assenza di scopo di lucro
L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e non persegue fini di lucro, neppure in forma indiretta.
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere interamente reinvestiti nello svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste, in coerenza con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’Associazione.
Art. 5 — Soci: ammissione e numero
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
a) Soci fondatori: le persone fisiche, le persone giuridiche (quali enti, associazioni, fondazioni o istituzioni pubbliche o private, che operino in coerenza con le finalità dell’Associazione), i soggetti commerciali (quali imprese individuali, società di persone o di capitali), che condividono lo svolgimento — in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi — di una o più attività di cui all’articolo 3, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nei limiti di cui all’art. 35 D.Lgs. 117/2017, che — letto e approvato lo Statuto — hanno sottoscritto l’Atto di costituzione dell’Associazione. Sono considerati comunque soci fondatori anche coloro che aderiscono nel termine di mesi sei dalla data di costituzione dell’Associazione.
b) Soci ordinari: le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti commerciali, che condividono le attività dell’Associazione nei limiti di cui all’art. 35 D.Lgs. 117/2017 e la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari sono tenuti a versare la quota d’ingresso che verrà stabilita dall’Assemblea dei soci. Le successive quote annuali, sia per i soci fondatori che per i soci ordinari, verranno periodicamente stabilite dall’Assemblea.
c) Soci sostenitori: le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti commerciali, che condividono le attività dell’Associazione e la cui domanda venga accettata dal Consiglio Direttivo. I soci sostenitori contribuiscono economicamente con versamenti superiori alla quota ordinaria, senza obbligo di partecipazione attiva alle attività associative.
d) Soci onorari: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari meriti o contributi nella valorizzazione del patrimonio enogastronomico e territoriale. La nomina dei soci onorari è deliberata dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, e il Socio Onorario non è tenuto al versamento della quota sociale.
In caso di controversia su questioni relative a diritti ed obblighi dei soci, è garantita la facoltà di presentare direttamente in Assemblea controdeduzioni scritte o verbali, in fase preventiva rispetto all’assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio. La decisione è inappellabile, salvo i casi previsti dalla legge.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta contenente nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. Il Consiglio Direttivo è tenuto a pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. L’accoglimento comporta l’acquisizione della qualifica di socio con effetto immediato.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 7.
Art. 6 — Diritti e obblighi dei soci
I soci hanno diritto di:
- Partecipare alle attività e iniziative promosse dall’Associazione;
- Intervenire e votare nelle Assemblee, fatta eccezione per i soci sostenitori, salvo diversa disposizione dell’Assemblea stessa;
- Candidarsi alle cariche associative, qualora in possesso dei requisiti previsti;
- Prendere visione della documentazione sociale secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
I soci hanno l’obbligo di:
- Rispettare il presente Statuto e le deliberazioni degli organi associativi;
- Versare regolarmente la quota associativa annuale, nei termini stabiliti. La quota non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, e deve essere versata entro 30 giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio di riferimento. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea, né prendere parte alle attività dell’Associazione;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, secondo le finalità sociali.
Art. 7 — Perdita della qualità di socio
La qualità di associato si perde, oltre che per dimissioni, per decesso o per scioglimento, anche per esclusione a seguito del mancato pagamento della quota annuale.
Le dimissioni volontarie hanno efficacia immediata. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, può essere escluso mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. Ai soci è garantito il diritto di recesso senza oneri.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Art. 8 — Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di controllo, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 117/2017;
- l’Organo di revisione legale dei conti, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 117/2017;
- il Comitato Scientifico.
Ai sensi dell’art. 34 secondo comma del D.Lgs. 117/2017, ai componenti degli organi sociali — ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30, comma 5, che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile — non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Art. 9 — L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni socio esprime un voto. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea ordinaria sia da altri soci, con apposita delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, anche se membri del Consiglio Direttivo. Ogni socio in Assemblea può essere portatore di una sola delega.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta inviata ad ogni singolo socio a mezzo mail o sms almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno stabilito per l’adunanza, all’indirizzo risultante dal libro degli associati, contenente l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di prima e seconda convocazione, e degli argomenti all’ordine del giorno. L’avviso di convocazione è anche reso pubblico nella sede sociale.
L’Assemblea deve essere convocata, con le medesime modalità, quando lo richiedano per iscritto almeno un terzo dei soci, oppure la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è valida anche nel caso in cui gli associati intervengano a distanza con l’utilizzo di mezzi elettronici.
L’Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi, determinandone la scadenza;
- nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- determina l’indirizzo generale dell’attività associativa;
- approva la relazione annuale, il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- fissa l’importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale;
- approva il Regolamento di esecuzione di cui all’art. 2;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera su ogni altro argomento che la legge riservi alla sua competenza, nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle.
L’Assemblea ordinaria si intende costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, e in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera su ogni altro argomento di non competenza dell’Assemblea ordinaria.
L’Assemblea straordinaria si intende costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Non è consentito il voto per delega.
Delle adunanze viene redatto processo verbale che sarà inserito nel registro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.
Art. 10 — Nomina primo Consiglio Direttivo
A comporre il primo Consiglio Direttivo, per il primo mandato triennale, vengono nominati i Signori Roberto De Donno, Duccio Caccioni e Michele Chimienti, comparenti nell’atto costitutivo.
Il primo Consiglio è quindi formato da tre membri. Il signor Roberto De Donno viene nominato Presidente del Consiglio Direttivo, il signor Duccio Caccioni Vice-Presidente del Consiglio Direttivo e il signor Michele Chimienti Tesoriere.
I suddetti, come sopra nominati, dichiarano di accettare la carica a ciascuno di essi conferita ed inoltre che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o di decadenza.
Art. 11 — Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
I compiti del Consiglio Direttivo sono:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, eletti dall’Assemblea, comunque da definirsi in numero dispari, la cui maggioranza dovrà essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.
Il Presidente del Comitato Scientifico può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. I membri decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Il primo Consiglio viene eletto nell’atto di costituzione dell’Associazione. I componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente del Consiglio stesso, che è anche Presidente dell’Associazione, ed il Vice Presidente.
Esso si riunisce mediante convocazione scritta inviata con le modalità definite nel regolamento di cui all’art. 2, tutte le volte che lo richieda il Presidente o almeno un terzo dei membri del Consiglio o il Collegio Sindacale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Delibera la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, approva e attua il programma di attività dell’Associazione tenuto conto delle proposte del Comitato Scientifico; provvede annualmente in ordine al consuntivo e al preventivo, sulla base degli indirizzi dell’Assemblea; può nominare un Direttore, individuato tra i soci o all’esterno dell’Associazione; nomina i componenti del Comitato Scientifico.
Il Direttore, secondo le direttive del Consiglio e sotto la supervisione del Presidente, coordina la segreteria, dà corso alle iniziative deliberate dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Scientifico; provvede a predisporre i supporti organizzativi necessari alla realizzazione delle attività associative. Si applicano al Direttore, ove nominato, gli articoli 34 e 36 del D.Lgs. 117/2017.
Art. 12 — Il Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, se istituito.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, compresa la rappresentanza legale, ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 13 — Il Segretario e il Tesoriere
Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle adunanze degli organi sociali, di curare la tenuta del libro dei soci e di svolgere le attività di segreteria necessarie per il regolare funzionamento dell’Associazione.
Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, della redazione del bilancio consuntivo e preventivo, nonché della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese deliberate dagli organi sociali.
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite alla medesima persona.
Art. 14 — Organo di Controllo
Nei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l’Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico, avente i requisiti dalla stessa norma imposti.
All’Organo di controllo compete:
- vigilare sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 D.Lgs. 117/2017.
Esso può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l’Assemblea degli Associati nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro e comunque avente i requisiti dalla stessa norma imposti.
Art. 15 — Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico può essere nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da un minimo di tre componenti, scelti fra personalità della cultura, delle scienze, dell’economia e del management, aventi caratteristiche di professionalità relative agli scopi sociali.
Alle riunioni del Comitato partecipa di diritto, con voto consultivo, il Presidente dell’Associazione o suo delegato. Alle riunioni partecipa inoltre, ove nominato, il Direttore.
I membri del Comitato restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Comitato nomina, nella sua prima riunione, il Presidente. Il Presidente del Comitato convoca le riunioni di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno tre membri o del Presidente dell’Associazione.
Al Comitato spettano i seguenti compiti:
- esprimere pareri su qualunque materia gli venga sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- proporre agli organi deliberanti ogni iniziativa utile al conseguimento degli scopi statutari.
Se deliberato dal Consiglio Direttivo, i membri del Comitato possono ricevere un rimborso delle spese sostenute per i compiti d’istituto o per specifici temporanei incarichi di carattere straordinario, i cui importi dovranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo nel pieno rispetto dell’art. 34 secondo comma del D.Lgs. 117/2017.
Art. 16 — Patrimonio ed entrate
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’ente, nonché da ogni altra risorsa economica a qualunque titolo acquisita, comprese le quote associative, i contributi e le liberalità provenienti da soci o da terzi, dagli eventuali avanzi di gestione, e da ogni altra entrata lecita ammessa dall’ordinamento giuridico vigente.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote associative;
- dai corrispettivi derivanti dalle attività previste nel presente Statuto, dal finanziamento di specifici progetti attinenti i relativi scopi, nonché da altro provento derivante da attività istituzionali o connesse;
- dalle contribuzioni erogate dagli Enti pubblici o privati, soci o non soci;
- dalle operazioni e liberalità di qualsiasi genere, previe le eventuali autorizzazioni previste ex lege;
- da eventuali beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da ogni altra entrata compatibile con la mancanza di scopo di lucro.
Il patrimonio dell’Associazione — comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e comunque nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 117/2017.
Art. 17 — Divieto di distribuzione degli utili
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
Art. 18 — Esercizio sociale e bilancio
L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce.
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2025. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo per l’esercizio in corso, corredati dalle rispettive relazioni annuali.
Il bilancio e il rendiconto devono essere portati a conoscenza dell’eventuale Organo di controllo, se istituito, almeno quindici giorni prima della presentazione all’Assemblea, che dovrà fornire il proprio parere entro i successivi sette giorni dalla ricezione degli elaborati. I bilanci o rendiconti devono essere approvati dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, previo deposito presso la sede associativa nei dieci giorni che precedono l’Assemblea.
Il bilancio deve coincidere con l’anno solare. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 19 — Libri sociali
L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, se attivato, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, se attivati, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Art. 20 — Volontari e personale retribuito
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
L’Associazione può avvalersi inoltre di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e dall’eventuale apposito regolamento adottato dall’Associazione stessa.
Art. 21 — Scioglimento e devoluzione
L’Associazione può essere sciolta dall’Assemblea straordinaria degli Associati con le modalità di cui all’art. 8. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati, fissandone i poteri, e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro ente del Terzo settore avente lo stesso o analogo scopo, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
Art. 22 — Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e alle altre leggi vigenti in materia di associazioni senza scopo di lucro.
Art. 23 — Rinvio
Per quanto non previsto nel presente Atto Costitutivo e Statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.